CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 26

TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 21 dic 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio all'azienda entro il secondo giorno, salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione farà seguito, entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, l'invio del certificato medico della prima visita salvo casi di forza maggiore. L'azienda potrà far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni sua fase. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio l'operaio, non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di: mesi 6 (sei) in caso di anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni; mesi 8 (otto) in caso di anzianità nella stessa azienda oltre i 5 anni. Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma 3° del presente articolo non consenta all'operaio di riprendere servizio od avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, l'operaio avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità di anzianità, di cui agli del presente contratto, ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia ed alle altre sue eventuali spettanze. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. L'operaio che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario. Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia. Pur i tubercolotici assistiti in regime assicurativo valgono le norme di legge vigenti in materia. La conservazione del posto oltre i limiti stabiliti dal terzo comma del presente articolo non comporta riconoscimento di anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-26

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