CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 25
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 21 dic 1960
Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al contratto interconfederale 31 maggio 1941.
Si conviene peraltro che la durata del congedo sarà di 10 giorni consecutivi, anche non lavorativi, e che all'operaio competerà un assegno matrimoniale pari all'importo di 60 ore di retribuzione oraria di fatto, restando a favore dell'azienda l'importo che verrà rimborsato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-25