CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 20

DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI

In vigore dal 21 dic 1960
; Il problema della parità salariale tra uomo e donna verrà sottoposto a successivo esame come da protocollo aggiunto. Protocollo aggiunto Parità salariale - Le parti, considerata la natura del problema e le sue ripercussioni, concordano di seguire un criterio di gradualità nell'attuazione del principio della parità salariale. Le parti si impegnano di incontrarsi entro 6 mesi dalla data della firma del presente contratto per l'ulteriore esame della questione. Per ora si conviene, in sede di revisione dei minimi tabellari di paga, di applicare un aumento, in cifra, eguale per gli uomini e per le donne, in relazione alle rispettive categorie, come risulta dalle tabelle stesse. Pertanto l'aumento della 1ª categoria uomini verrà praticato alla categoria maestre, quello della 2ª categoria uomini alle donne di 1ª categoria e così di seguito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-20

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