CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 16
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO
In vigore dal 21 dic 1960
Sono considerati giorni festivi i seguenti:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre), salvo le modificazioni, sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito stabilite;
c) le seguente ricorrenze:
1) Capodanno - 1 gennaio
2) Epifania - 6 gennaio
3) S. Giuseppe - 19 marzo
4) Giorno dell'Angelo - lunedi successivo alla Pasqua
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) S.S. Pietro e Paolo - 29 giugno
8) Assunzione - 15 agosto
9) Ognissanti - 1 novembre
10) Concezione - 8 dicembre
11) Natale - 25 dicembre
12) S. Stefano - 26 dicembre.
d) Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per le festività nazionali ed infrasettimanali di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, valgono le norme stabilite dalla legge.
Per la festività del Santo Patrono valgono le norme stabilite dalla legge per le festività infrasettimanali, di cui alla lettera c).
La festività del Santo Patrono potrà essere sostituita, di comune accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che, nel caso la festività del S. Patrono abbia a coincidere con una festività nazionale o infrasettimanale, verrà retribuita ugualmente in aggiunta all'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-16