CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 12
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
In vigore dal 21 dic 1960
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
È consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a normale regime retributivo, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-12