CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 21 dic 1960
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-10