CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 6
MANSIONI PROMISCUE
In vigore dal 21 dic 1960
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, i mansioni relative a diverse categorie sarà classificato nella categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla categoria superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività svolta dall'operaio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-6