CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 6

MANSIONI PROMISCUE

In vigore dal 21 dic 1960
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, i mansioni relative a diverse categorie sarà classificato nella categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla categoria superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività svolta dall'operaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-6

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