CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 3

VISITA MEDICA

In vigore dal 21 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-3

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