CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 4
PERIODO DI PROVA.
In vigore dal 21 dic 1960
L'assunzione al lavoro di ogni operaio può essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facoltà di rescindere, entro tale termine, senza preavviso nè indennità, il rapporto di lavoro.
Il periodo di prova può essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative e l'accordo deve risaltare da atto scritto.
L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio.
L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della retribuzione fissata all'atto dell'assunzione; comunque la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale della categoria nella quale l'operaio ha prestato la propria opera.
Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-4