CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 2
ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
In vigore dal 21 dic 1960
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R. D. 7 agosto 1936, n. 1720 - e successive modifiche ed aggiornamenti delle predette leggi e decreti - relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-2