CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 7

MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI

In vigore dal 21 dic 1960
L'operaio percepisce la retribuzione contrattualmente stabilita per la categoria alla quale è stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte o l'eventuale migliore trattamento salariale attribuitogli. All'operaio adibito a mansioni per le quali è stabilito un minimo di paga superiore a quello percepito, sarà corrisposto il salario proprio della nuova mansione per il periodo in cui viene adibito a tale lavorazione. All'operaio temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello normalmente percepito, il datore di lavoro continuerà a corrispondere quest'ultimo salario, conservando la precedente qualifica. L'operaio che per almeno due mesi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - semprechè non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-7

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