CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 8

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

In vigore dal 21 dic 1960
A) È considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in età fra i 14 e i 20 anni allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato, mediante addestramento pratico. B) L'assunzione al lavoro dell'apprendista può essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facoltà di rescindere, entro tale termine, senza preavviso nè indennità, il rapporto di lavoro. Il periodo di prova può essere prorogato (di comune accordo a 15 giornate lavorative, ma l'accordo deve risultare da atto scritto. C) La, durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di metà per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'apprendista. D) Il periodo di servizio già prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre che l'addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi. E) Nel libretto di lavoro o nell'attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti. F) Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione della retribuzione, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione. G) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi (da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle don ne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale: le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dell'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. H) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo - per un periodo superiore ai 30 giorni - egli acquisterà automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo. I) L'apprendista, che abbia compiuto i 17 anni di età e superato la metà del periodo di apprendistato, può richiedere di essere ammesso alla prova intesa ad accertare la sua capacità professionale quale operaio. In caso di riconosciuto esito favorevole della prova, l'apprendista verrà considerato, a tutti gli effetti retributivi e normativi, operaio qualificato. L) Al termine del periodo di addestramento (o tirocinio) l'apprendista sarà considerato operaio quali certificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. M) La durata massima del periodo di apprendistato resta così fissata: Uomini: Assunti in età dai 14 ai 16 anni: durata apprendistato anni tre. Assunti in età dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni due e mezzo. Assunti in età, dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni uno e mezzo. Donne: Assunte in età dai 14 ai 16 anni: (durata apprendistato anni due e mezzo. Assunte in età dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni due. Assunte in età dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni uno. N) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono quelle stabilite dagli accordi integrativi malariali nazionali. Gli aumenti di paga avvengono per scatti semestrali nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente fra il minimo della paga base della categoria dell'operaio qualificato ed il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri di durata dell'apprendistato. O) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-8

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