CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 11

INIZIO E FINE DI LAVORO

In vigore dal 21 dic 1960
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi al suo posto in condizioni di iniziare il proprio lavoro. Sarà considerato ritardatario l'operaio che al segnale di inizio del lavoro non sia entrato in stabilimento. Al ritardatario il conteggio delle ore sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, semprechè il ritorno non superi la mezz'ora stessa, restando comunque esclusa l'applicazione della multa. La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all', sarà considerata prestazione straordinaria. Nessun operaio può cessare il lavoro nè comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro senza giustificato motivo. Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari. L'entrata degli operai negli stabilimenti, il controllo della loro presenza al posto di lavoro e la loro uscita dagli stabilimenti verranno disciplinati nei regolamenti interni di ogni singola azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo