CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 1
ASSUNZIONE - DOCUMENTI DI LAVORO RESIDENZA E DOMICILIO
In vigore dal 21 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 25 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE
Addì 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani (A. N.C.I).
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A. N.C. I.) rappresentata dal suo Presidente cav. del lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amleto Lombardi;
con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cav.
Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottorino Rossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Lualdi, cavaliere Bruno Magli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe dott. Antonio Pedato, dott. Giorgio Piacentini, dott. Silla Pilati, cav. de cav. Ugo Rangoni, ing.
Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, dott. Dioilo Stefani, Carlo Zaffaroni;
e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del signor dottore Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale, sig. Remo Savio, e dai Segretari Nazionali, on. Giuseppina Palumbo e sig. Carlo Polliotti;
con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei sigg. Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Franco Guazzoni, Tullio Minguzzi, Alessandro Skuk, Giorgio Pacini, Nello Randi, Ario Mantovani, Maria Guerra, Anita Malavasi, Gianni Veratelli, Isabella Milanesi;
e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dott. Eugenio Giambarba;
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff.
Silvio Ascari e dai Segretari Nazionali: cav. Giuseppe Bossati, Carlo Faverio; e dai signori: cav. Maria Gherra e dott. Loris Boldrini;
con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Landoni Luigi, Enrico De Carli Vincenzo Del Pietro-, Michelangelo Lamcra, Franco Manzella, Mario Zenoni, Piero Russo e Lorenzo Cadamuro, e dei lavoratori Angelo Bonacorsi, Bruno Gianotti, Maria Saibene, Vincenzo Scivoletto, Paolo Villa e Nando Seccastina:
e con l'assistenza della, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nelle persone del suo Segretario Generale Aggiunto dott.
Dionigi Coppo e del Segretario Sindacale dott. Paolo Cavezzali;
e l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal SUo Segretario Nazionale Responsabile sig. Adolfo Di Marino e dai Segretari Nazionali signori Erminio Fantinelli e Gaetano De Jesu;
con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Lorenzo Porta, Mario Borgiannì, Mario Longhi Augusto Sciarini, Pietro Cavallero;, Mario Vanin, Bennici Lauretta, Giuseppe Della Bella, Ettore Seghi, Aida Colombini.
Addì 25 luglio 1939 in Milano, presso la sede dell'Associazione
Nazionale Calzaturifici italiani
tra
l'ASSOCIAZIoNE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N.C.I.) rappresentata dal suo Presidente cav. del lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amido con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cavi. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottorino Dossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Luandi, cavaliere Bruno Magli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe Morelli, dott. Ermes Pasquali, dott. Antonio Pedata, dott. Giorgio Piacentini, dott'.
Silla Pilati, cav, dell'av. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, avv. Piero Rossi, dott. Dino Stefani, Carlo Zaffaroni;
e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del signor dottore Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi, Delegato Confederale per l'Alta.
Italia della Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo - prodotte a macchina, a mano o miste - nonché dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma.
.
ASSUNZIONE - DOCUMENTI DI LAVORO RESIDENZA E DOMICILIO
L'assunzione degli operai deve essere fatta in conformità alle norme di legge sul collocamento.
L'assunzione verrà normalmente comunicata per iscritto all'interessato, specificando:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui viene assegnato e la, relativa retribuzione;
3) la località di prestazione del lavoro.
All'atto dell'assunzione, l'interessato è tenuto a presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso e i documenti richiesti da disposizione di legge;
4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto le sia già in possesso;
5) titoli di preparazione professionale in quanto ne sia già in possesso; certificato penale di data non anteriore a 3 mesi se richiesto dall'Azienda;
7) documenti necessari per fruire degli assegni familiari.
L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio è tenuto a comunicare all'azienda la propria residenza e domicilio e a notificarne i successivi cambiamenti.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a consegnare all'operaio copia del presente contratto di lavoro e dell'eventuale regolamento interno.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda è tenuta a restituire all'operaio tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
In caso di impedimento, detta restituzione dovrà avvenire entro i 5 giorni successivi ed intanto l'azienda rilascerà all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
L'operaio rilascerà ricevuta dei documenti avuti in restituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-1