CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 17
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI
In vigore dal 21 dic 1960
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
MAGGIORAZIONI
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge e dall' del presente contratto.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all', e nelle festività e ricorrenze, di cui ai punti b), c) e d) dell'.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentarne le scuole medesime.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno:
per le prime 4 ore settimanali.............. 25 %
per le ore successive alle 4 settimanali.... 30 %
lavoro notturno................................. 30 %
lavoro straordinario notturno................... 35 %
lavoro festivo.................................. 35 %
lavoro straordinario festivo.................... 50 %
lavoro festivo notturno......................... 55 %
lavoro straordinario festivo notturno........... 70 %
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate:
a) sulla retribuzione globale di fatto per gli operai ad economia;
b) sulla retribuzione globale di fatto maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo, per i lavoranti a cottimo.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-17