CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 17

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI

In vigore dal 21 dic 1960
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge e dall' del presente contratto. È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all', e nelle festività e ricorrenze, di cui ai punti b), c) e d) dell'. È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6. Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli. L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentarne le scuole medesime. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti: lavoro straordinario diurno: per le prime 4 ore settimanali.............. 25 % per le ore successive alle 4 settimanali.... 30 % lavoro notturno................................. 30 % lavoro straordinario notturno................... 35 % lavoro festivo.................................. 35 % lavoro straordinario festivo.................... 50 % lavoro festivo notturno......................... 55 % lavoro straordinario festivo notturno........... 70 % Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate: a) sulla retribuzione globale di fatto per gli operai ad economia; b) sulla retribuzione globale di fatto maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo, per i lavoranti a cottimo. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo