CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 19
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 21 dic 1960
Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana o a quattordicina o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini della azienda. Eventuali variazioni del periodo di paga saranno preventivamente esaminate e verranno applicate dopo un preavviso di almeno 30 giorni.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovrà essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.), l'elencazione delle trattenute o quanto altro disposto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra, dovute all'operaio, oltre i 15 giorni; l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennità di mancato preavviso.
In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le parti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-19