CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 12
12 / 67DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
In vigore dal 21 dic 1960
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
È consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a normale regime retributivo, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-12