CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 32
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
In vigore dal 21 dic 1960
PERMESSI Di ENTRATA E DI USCITA Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso, non è consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All'operaio che ne faccia domanda, per improrogabili giustificate necessità, saranno concessi dei brevi permessi della durata richiesta. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-32