CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 41

TRASFERTE

In vigore dal 21 dic 1960
Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori del luogo ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovrà essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio, salvo conguaglio alla fine della trasferta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-41

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