CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 38
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 21 dic 1960
Il danno che comporta risarcimento, verificatosi per colpa dell'operaio, non appena venuto a conoscenza del datore di lavoro dovrà da questi essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento.
L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all'entità del danno arrecato e alle circostanze in cui si è verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio, si seguirà la procedura prevista, dall'.
Le trattenute per l'ammontare accertato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca riduzione superiore al 12% del suo importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-38