CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 54

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 21 dic 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o tra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo tra le parti, la controversia o il reclamo saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite, per la loro definizione, all'esame delle competenti organizzazioni sindacati provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-54

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