CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 50

TRASFORMAZIONE - TRAPASSO - CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

In vigore dal 21 dic 1960
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per sè il rapporto di lavoro e, ove non si addivenga d'accordo fra le due parti, alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze di personale dipendente, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. Se il licenziamento è causato (la fallimento o da cessazione della azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-50

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