CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 55
NORME GENERALI
In vigore dal 21 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le Parti col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali in atto più favorevoli all'operaio, che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-55