Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio

Art. 1

DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO

In vigore dal 21 dic 1960
ALLEGATO REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO Addì 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell'Associazione Naz. Calzaturifici italiani (A.N.C.I.) l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N.C.I.) rappresentata dal suo Presidente Cav. del Lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amleto Lombardi; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cav. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottorino Bossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Lualdi, cav. Bruno Alagli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe Morelli, dott. Ermes Pasquali. dott. Antonio Pedata, dott. Giorgio Piacentini, dott. Silla Pilati. cav. dell'av. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, avv. Piero Rossi, dott. Dino Stefani, Carlo Zaffaroni; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del signor dottor Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale, signor Remo Savio, dai Segretari Nazionali: on. Giuseppina Palumbo e sig. Carlo Polliotti; con l'intervento, in rappresenza dei sindacati provinciali, dei sigg. Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Franca Guazzoni, Tullio Minguzzi, Alessandro Skuk, Giorgio Pacini, Nello Randi, Ario Mantovani, Maria Guerra, Anita Malavasi, Gianni Veratelli, Isabella Milanesi; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dott. Eugenio Giambarba; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Silvio Ascari e dai Segretari Nazionali: cav. Giuseppe Fossati, Carlo Faverio; e dai signori: cav. Maria Gherra e dott. Loris Boldrini; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Landoni Luigi, Enrico Do Carli, Vincenzo Del Pietro, Michelangelo Lamera, Franco Manzella, Mario Zenoni, Piero Russo e Lorenzo Cadamuro, e dei lavoratori: Angelo Bonacorsi, Bruno Gianotti, Maria Saibene, Vincenzo Scervoletto, Paolo Villa e Nando Seccastina; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nelle persone del suo Segretario Generale Aggiunto dott. Dionigi Coppo e del Segretario Sindacale dott. Paolo Cavezzali; e l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale Responsabile signor Adolfo Di Marino e dai Segretari Nazionali signori Eriminio Fantinelli e Gaetano De Jesu; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Lorenzo Porta, Mario Borgianni, Mario Longhi, Augusto Sciarini, Pietro Cavallero, Mario Vanin, Bennici Lauretta, Giuseppe Della Bella, Ettore Seghi, Aida Colombini; Addì 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell'Associazione Calzaturifici italiani (A.N.C.I.) tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N.C.I.) rappresentata dal suo Presidente Cav. del Lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amleto Lombardi: con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cav. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottolino Bossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Lualdi, cav. Bruno Magli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe Morelli, dott. Ermes Pasquali. dott. Antonio Pedata, dott. Giorgio Piacentini, dott. Silla Pilati, cav. dell'av. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, avv. Piero Rossi, dott. Dino Stefani, Carlo Zaffaroni; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella, persona del signor dottor Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata per delega dal signor Bruno Scheggi, delegato confederale per l'alta Italia, della Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.); è stato stipulato il presente accordo aggiuntivo per la Regolamentazione del lavoro a domicilio nell'industria calzaturiera, in applicazione del disposto dell' del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria calzaturiera, stipulato in in data 25 luglio 1959. . DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 e dal relativo regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-ard-1

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