Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 3
RESPONSABILITA DEL LAVORANTE A DOMICILIO
In vigore dal 21 dic 1960
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di fatto il materiale che riceve in consegna nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-ard-3