Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 8
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 21 dic 1960
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia, verrà corrisposta al lavorante a domicilio che presta la sua opera, a titolo di indennità di anzianità, una maggiorazione nella misura del 2,4% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-ard-8