Art. 1

In vigore dal 21 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959, e ralative tabelle, per gli operai addetti alla industria, delle calzature, pantofole e tomaie, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento; Visto l'accordo aggiuntivo 25 luglio 1959, per la regolamentazione del lavoro a domicilio nell'industria calzaturiera, stipulato tra le medesime parti di cui ai contratto predetto, ed a questo allegato; Visto l'accordo 3 luglio 1947, relativo alla istituzione della indennità di mensa per i dipendenti dell'industria delle calzature, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calza uffici italiani e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 31 marzo 1953, modificativo dello accordo 3 luglio 1947, relativo all'indennità di mensa per i dipendenti dell'industria delle calzature, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani e la Federazione I aliana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra la Associazione Nazionale Calzaturifici italiani e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 59 del 31 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 e gli accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953, relativi ai dipendenti della industria delle calzature, pantofole e tomaie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dal contratto medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature, pantofole e tomaie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 57. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo