Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio

Art. 9

FORNITURA ACCESSORI

In vigore dal 21 dic 1960
Per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione, e per il solo caso che gli accessori stessi non siano, in tutto ed in parte, forniti dal datore di lavoro, è lasciata facoltà alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piedi di lista.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-ard-9

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