Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio

Art. 11

DECORRENZA E DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE

In vigore dal 21 dic 1960
La presente Regolamentazione del lavoro a domicilio per gli operai addetti all'industria calzaturiera avrà validità lino al 31 ottobre 1961 con decorrenza dal 1 agosto 1959 e si intenderà successivamente rinnovata: di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-ard-11

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