Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 11
DECORRENZA E DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE
In vigore dal 21 dic 1960
La presente Regolamentazione del lavoro a domicilio per gli operai addetti all'industria calzaturiera avrà validità lino al 31 ottobre 1961 con decorrenza dal 1 agosto 1959 e si intenderà successivamente rinnovata: di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-ard-11