Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 10
NORME GENERALI
In vigore dal 21 dic 1960
Per tutto quanto non è stato espressamente disposto nella presente Regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell'industria calzaturiera, stipulato in data 25 luglio 1959 in quanto tali norme siano compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 264.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-ard-10