Art. 3 · RESPONSABILITA DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio

Art. 3

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RESPONSABILITA DEL LAVORANTE A DOMICILIO

In vigore dal 21 dic 1960
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di fatto il materiale che riceve in consegna nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-ard-3