CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 51

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

In vigore dal 21 dic 1960
L'indennità giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi è ragguagliata, per gli operai di cui al titolo del presente articolo, ad un orario di dieci ore ed a quel maggiore orario previsto dal 2° comma dell'. Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennità di contingenza sarà corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato deve essere adottata, come quota oraria della indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennità stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-51

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