CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 49

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 21 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto: 1) Con la perdita dell'indennità di preavviso ma non dell'indennità di anzianità. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare semprechè la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna per reato infamante ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto a) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) semprechè non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda; i) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni). 2) Con la perdita dell'indennità di preavviso e dell'indennità di anzianità. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di modelli o schizzi o disegni o riproduzione degli stessi quando non siano già a conoscenza del pubblico; d) lavorazione per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dalla azienda salvo nei casi di sospensione di lavoro; e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa; f) insubordinazione verso i superiori; g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo. All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo competono, comunque, i ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia, come previsto dai relativi articoli, e quanto altro dovuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-49

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