CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 48
MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 21 dic 1960
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio;
a) che, senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro, come previsto all';
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto;
f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda:
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
h) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scrittutrazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del Presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di mia or rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe è devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali esistenti nella azienda o, in loro mancanza, alla Cassa Mutua Malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-48