CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 45
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 21 dic 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità di anzianità prevista dall':
1) il 50% per gli aventi un'anzianità presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti;
2) il 70% per gli aventi un'anzianità presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti;
3) il 90% per gli aventi un'anzianità presso la stessa azienda da oltre 10 ai 12 anni compiuti;
4) il 100% per gli aventi un'anzianità presso la stessa azienda oltre i 12 anni compiuti.
Il periodo di apprendistato sarà computato nelle anzianità, agli effetti del trattamento di cui sopra, dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo dell'apprendistato stesso.
L'intero trattamento di cui al punto 4) del primo comma del presente articolo, è dovuto anche ai dimissionari:
per causa di malattia professionale:
per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia non professionale dopo superati i termini di comporto previsti dal 3° comma dell';
per i casi previsti dal 2 comma della lettera A) dell';
per entrare in ordini religiosi;
per le operaie in caso di matrimonio o di gravidanza o di puerperio.
Lo stesso trattamento compete all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero del 55° anno di età, se donna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-45