CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 16
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 6 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai
sensi dell' e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile,
del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festività:
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio - Epifania
3) 19 marzo - S. Giuseppe
4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) 29 giugno SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto - Assunzione
9) 1 novembre - Ognissanti
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione
11) 25 dicembre - S. Natale
12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in
sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festività del patrono della località dove ha sede lo
stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
Nel caso che taluna delle festività di cui alle lettere b), o) e
d) cadesse in domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'.
Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sarà corrisposta una giornata di intera retribuzione.
Il lavoro nelle festività indicate con la lettera a) è consentito sotto l'osservanza delle norme sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b), c) e d) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-16-2