CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 3

DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO

In vigore dal 6 dic 1960
Per l'assunzione, l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali in quanto l'operaio n sia in possesso; 3) carta di identità o documento equipollente. È in facoltà dell'azienda di richiedere all'operaio la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai tre mesi, nonché il certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempre che l'operaio ne sia in possesso. L'Azienda rilascerà ricevuta per i documenti che trattiene in deposito. L'operaio è tenuto a dichiarare all'Azienda la sua residenza e dimora ed a notificarne i successivi mutamenti, ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo-famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-3

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