CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 8
LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE
In vigore dal 6 dic 1960
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle aziende in modo da consentire alla generalità degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo di un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 9% superiore ai minimi di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per cause indipendenti dalla sua capacità o volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
Quando gli operai siano strettamente e direttamente vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, della cui squadra facciano organicamente parte, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno nella misura di circa il 90%. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, avrà diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangono inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-8