CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 9
PREMI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 6 dic 1960
Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianità continuativa, verrà corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio, commisurato alla retribuzione globale di fatto (contingenza compresa), pari a:
- 115 ore al compimento del 10° anno di anzianità ininterrotta;
- 120 ore al compimento del 15° anno di anzianità ininterrotta;
- 140 ore al compimento del 20° anno di anzianità ininterrotta.
I premi di cui ai commi precedenti assorbono fino a concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-9