CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 10

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 6 dic 1960
In occasione del S. Natale, agli operai considerati in servizio nell'azienda sarà corrisposta una gratifica natalizia di 200 (duecento) ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Agli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (oltre sei mesi), riferita a ciascun anno solare, la partecipazione di maggiorazione media sarà computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti saranno stati i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-10

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