CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 15
DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
In vigore dal 6 dic 1960
Qualora le donne vengono destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-15