CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 19
ORARIO NORMALE DI LAVORO
In vigore dal 6 dic 1960
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualità che l'orario di lavoro dovesse essere portato a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fine alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall'azienda norme di legge.
Le ore di lavoro verranno contate sugli orologi dello stabilimento (ove esistano) regolati in base ad unico orario.
I lavoratori non potranno rifiutarsi, tranne nei casi di forza maggiore all'effettuazione di turni avvicendati od a ciclo continuo e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non potrà abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dell'operaio del turno montante, ferme restando le maggiorazioni stabilite dall' per il lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-19