CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 22

INIZIO E FINE DEL LAVORO

In vigore dal 6 dic 1960
L'inizio e la fine del lavoro vengono regolati come segue: Il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento. Il secondo segnale verrà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro. Il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro e l'operaio dovrà in tal momento trovarsi al suo posto di lavoro. Ai ritardatari il conteggio della mercede verrà effettuato da mezz'ora dopo l'orario normale. La cessazione del lavoro verrà annunciata da un unico segnale. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-22

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