CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 24
POMERIGGIO DEL SABATO
In vigore dal 6 dic 1960
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salvo le eccezioni più avanti indicate.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni di cui ai successivi comma: a), b) e c).
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
A - Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
1°) Lavoratori addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno perché a fuoco continuo, od a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioè:
a) attività di cui all' della legge 22 febbraio 1934 n. 370 e tabella integrativa I, II, III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo;
c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopra indicate, sono con queste ultime commesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
d) mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attività della azienda;
e) mansioni del personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione;
f) mansioni del personale addetto a prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
2°) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse:
a) attività che soddisfano bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia e riparazione dell'impianto in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o lavorazione di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attività dell'azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, filiali ad agenzie delle aziende industriali interessate, dei prodotti fabbricati dalle stesse;
g) prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B - Esclusione dipendenti dal sistema delle lavorazioni
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre od a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C - Esclusione dipendenti di circostanze eccezionali ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica.
Chiarimento a verbale
È ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato, anche in casi non previsti dalle sud dette deroghe ed eccezioni, sempre che si addivenga ad accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-24