CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 20
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 6 dic 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, (dovute a causa di forza maggiore) nel conteggio del paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora la azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento verrà usato al lavoratore cottimista, negli stessi limiti, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà, con la esclusione della percentuale di cottimo.
Per i riposi intermedi dei minori e delle donne si fa riferimento alle disposizioni di legge.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennità, compreso il preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-20