CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 18
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 6 dic 1960
Ai lavoratori di nuova assunzione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore a sei mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
Inoltre le aziende rinnoveranno ai lavoratori gli abiti da lavoro di anno in anno, concorrendo alla spesa nella misura del 90% a meno che il lavoratore non vi rinunci.
In caso di rescissione di rapporto di lavoro l'operaio deve restituire l'abito da lavoro concessogli gratuitamente. È in facoltà della ditta di chiedere la restituzione dell'abito dato a pagamento, con il rimborso della quota a carico del lavoratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-18