CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 13
TRASFERTE
In vigore dal 6 dic 1960
All'operaio in missione per esigenze di servizio la azienda corrisponderà:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera comprensiva della contingenza per ogni giorno di missione, se la missione dura oltre 24 ore.
Qualora il datore di lavoro richieda all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate come straordinarie.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto di rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-13