CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 16
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 6 dic 1960
Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana, o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovrà essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tanto in precedenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposte al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-16