CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 17

RECLAMI SULLA PAGA

In vigore dal 6 dic 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta-paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella basta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro tre mesi dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-17

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