CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 21
RECUPERI
In vigore dal 6 dic 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacale (locali) interessate, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-21